Essendo pervenute richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di insinuazione al passivo da parte dei lavoratori, si ritiene opportuno riepilogare, qui di seguito, gli adempimenti da porre in essere.
Ai sensi della normativa vigente, nella fase che precede l’udienza di accertamento del passivo, i Commissari sono tenuti ad informare i creditori e gli altri interessati esclusivamente circa la pendenza della procedura di amministrazione straordinaria, indicando modalità e tempi di presentazione della domanda di ammissione al passivo (art. 92 Legge Fallimentare).
Le procedure di amministrazione straordinaria delle società appartenenti al Gruppo Mercatone Uno, oltre alla ricordata comunicazione ex art. 92 L.F., hanno consegnato/inviato a ciascun lavoratore un prospetto riepilogativo dei crediti agli stessi riconosciuti, calcolati alla luce delle risultanze contabili delle varie società (la c.d. dichiarazione datoriale). E’ opportuno precisare che la predisposizione di tale prospetto non è imposta da alcuna norma ma è stata elaborata al solo fine di rendere più agevole la redazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei lavoratori.
I lavoratori solo liberi di utilizzarla o meno per determinare i loro crediti di lavoro che, ove diversi da quelli riportati nella dichiarazione, devono essere comprovati con onere di allegazione, a loro carico, della relativa documentazione probatoria.
La dichiarazione ex art. 92 Legge Fallimentare, contenente le informazioni di carattere generale sulla procedura, è in fase di invio, a mezzo raccomandata, a tutti i lavoratori.
La consegna della comunicazione ex art. 92 Legge Fallimentare e della dichiarazione datoriale da parte dei Commissari non esonerano il lavoratore dal depositare la domanda di ammissione al passivo né è sufficiente, a tal fine,limitarsi a restituire la dichiarazione firmata per ricevuta. La richiesta di restituire firmata la dichiarazione datoriale è finalizzata solo e soltanto ad avere prova dell’avvenuta consegna.
I lavoratori possono predisporre personalmente, ovvero con l’ausilio delle Organizzazioni Sindacali o di un professionista di loro fiducia, la domanda di ammissione al passivo che, ai sensi dell’art. 93 Legge Fallimentare, deve essere inviata all’indirizzo della Procedura indicato nelle comunicazione ex art. 92 Legge Fallimentare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Coloro i quali non intendono contestare i conteggi effettuati dalla Procedura, potranno avvalersi gratuitamente del servizio di assistenza fornito dall’UGIP.
A tale proposito:
- i lavoratori in servizio presso i punti vendita attivi, possono manifestare la volontà di essere assistiti dall’UGIP direttamente ai responsabili del punto vendita, il quale trasmetterà la richiesta all’UGIP. Quest’ultimo redige una bozza del ricorso per l’ammissione al passivo secondo le risultanze della dichiarazione datoriale e lo invia al lavoratore affinchè verifichi la correttezza del contenuto e sottoscriva l’originale. L’originale sarà trasmesso all’UGIP a cura dei responsabili dei punti vendita e l’UGIP procederà alla trasmissione del ricorso all’indirizzo PEC della Procedura. Completato l’iter summenzionato al lavoratore verrà data conferma del corretto deposito dell’istanza;
- gli altri lavoratori, possono contattare direttamente l’UGIP all’indirizzo email:ugip.dipendenti@mercatoneuno.it, al fine di chiedere assistenza nella redazione e deposito della domanda. Anche in questo caso l’UGIP redigerà una bozza della domanda che il lavoratore – una volta verificata la rispondenza con la dichiarazione datoriale – dovrà sottoscrivere e inviare nuovamente all’UGIP. Sarà l’UGIP che provvederà al deposito della domanda dal proprio account di posta elettronica certificata.
Resta inteso che qualora il lavoratore si avvalga dell’UGIP:
- non è previsto il pagamento di spese di alcun genere;
- i Commissari proporranno l’ammissione al passivo del credito come da domanda;
- le comunicazioni formali previste dalla legge per le fasi successive al deposito della domanda di ammissione al passivo saranno inviate all’indirizzo dell’UGIP, che ne darà notizia informalmente ai singoli interessati.
Nel “Ricorso per l’insinuazione allo stato passivo” dove devo inserire la voce “Rateo TFR su 13ma e 14ma” presente nella dichiarazione datoriale?
- in caso di TFR accantonato in azienda: nella domanda di insinuazione il rateo TFR su 13 e 14 deve essere sommato al TFR accantonato in azienda al 06/04/15;
- in caso di TFR destinato ad un FPC: nella domanda di insinuazione il rateo TFR su 13 e 14 deve essere sommato al TFR destinato ai FPC;
- in caso di TFR destinato alla Tesoreria Inps: nella domanda di insinuazione il valore del rateo su 13 e 14 NON deve comparire in quanto destinato alla Tesoreria Inps
In quest’ultimo caso, quindi solo ed esclusivamente in presenza di TFR destinato alla Tesoreria Inps, il totale credito oggetto di insinuazione al passivo sarà inferiore di quello indicato nella datoriale per il valore del TFR su 13 e 14. Il valore del TFR su 13 e 14 sarà versato direttamente alla Tesoreria dell’Inps all’atto della liquidazione delle masse passive.
Tutti coloro che hanno già inviato la domanda di insinuazione, in maniera autonoma o tramite l’UGIP, inserendo il Rateo di 13 e 14 alla voce “Competenze”, NON dovranno inoltrare una nuova domanda di insinuazione. Sarà cura dell’UGIP recepire i dati corretti.
Nel caso decidessi di avvalermi dell’UGIP, sarò seguito fino al termine della procedura, cioè fino alla liquidazione delle mie spettanze da parte dell’azienda?
- Sì, l’UGIP rimarrà in essere fino alla conclusione della procedura.
Esiste un termine per avvalersi dell’UGIP ai fini dell’insinuazione?
- Sì, il termine per avvalersi dell’UGIP è il 19 novembre 2015.