Si comunica a tutti i Lavoratori, ricompresi nei perimetri dei compendi aziendali ceduti a COSMO S.p.A. e a Shernon Holding S.r.l. (le “Cessionarie”) e inseriti nei relativi Contratti di cessione – sottoscritti rispettivamente in data 25 luglio 2018 e 9 agosto 2018 – che non è possibile rinunciare al trasferimento, ex art. 2112 c.c., del proprio rapporto di lavoro alle Cessionarie stesse e rimanere alle dipendenze delle Società in A.S. (le “Cedenti”).
E’ impossibile, infatti, revocare l’accettazione già espressa poiché, a seguito di essa, il rapporto di lavoro è stato trasferito alle Cessionarie, sia pure con efficacia differita per i soli Lavoratori addetti ai Punti di Vendita sospesi da riattivare e/o da ristrutturare (Shernon) o da ristrutturare al fine di adeguarli al nuovo marchio/layout “GLOBO” (COSMO).
Nè, peraltro, rileva la sottoscrizione o meno dei verbali di conciliazione, previsti dagli Accordi sindacali del 29 giugno e 5 luglio 2018, poiché la finalità della stessa è esclusivamente quella di confermare l’accettazione, già avvenuta, solo del nuovo orario di lavoro e delle condizioni economiche proposti e non anche del passaggio alle dipendenze dei nuovi datori di lavoro, verificatosi in forza dei ricordati Contratti di cessione.
Conseguentemente, l’eventuale mancata presentazione in servizio dei Lavoratori trasferiti, sarà considerata dalle Cessionarie quale assenza ingiustificata, a tutti gli effetti previsti dal C.C.N.L. applicato.
Cordiali saluti.
M. Business S.r.l. in A.S.
Mercatone Uno Services S.p.A. in A.S.
Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S.
M. Estate S.p.A. in A.S.