Ho bisogno dello stato di servizio o della lettera di assunzione per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini della domanda di ammissione al passivo?
- No, è sufficiente la dichiarazione aziendale che verrà fornita dalla Procedura.
Cosa è la dichiarazione aziendale? Quale utilità riveste? Che fare se ritengo di avere dei crediti ulteriori?
- Al fine di facilitare la presentazione della domanda di ammissione al passivo, l’Amministrazione consegnerà ad ogni lavoratore una dichiarazione contenente il dettaglio dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, così come risultanti dalla contabilità aziendale. Tale documento esonera il lavoratore dal fornire la prova del proprio credito e, salvo eventuali ulteriori domande (che dovranno essere adeguatamente provate), costituisce l’anticipazione della proposta di ammissione al passivo che i Commissari presenteranno al Giudice Delegato ex art. 95 L.F.
I lavoratori parasubordinati hanno gli stessi diritti dei lavoratori subordinati nella fase di insinuazione al passivo?
- L’unica differenza tra la posizione dei lavoratori subordinati e i lavoratori parasubordinati è il diverso grado del privilegio del credito. Ai lavoratori subordinati, infatti, è riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2751 bis n.1 c.c., mentre ai parasubordinati è riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il che significa che nell’ordine dei privilegi il lavoratore subordinato è preferito.
Si può scegliere di escludere dalla domanda di ammissione al passivo il credito inerente l’indennità per le ferie maturate alla data del 7 aprile 2015 per poterne usufruire nel corso della procedura?
- No. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui la società viene ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria produce l’effetto di cristallizzare i rapporti giuridici tra la stessa società e i creditori. Per tale ragione, le ferie non godute alla data di pubblicazione del decreto ministeriale devono essere indennizzate e il relativo credito va ammesso al passivo.
Quanto ho maturato di tfr ? Andrà nell’insinuazione al passivo? Lo perderò?
- No, il TFR non si perderà. Per le quote di TFR maturate sino al 31 dicembre 2006 il pagamento è a carico della Procedura e, una volta ottenuta l’ammissione al passivo, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS, che anticiperà il pagamento, sul presupposto dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR maturato successivamente al 1 gennaio 2007, invece, è direttamente a carico del Fondo di Tesoreria dell’Inps. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro provvederà alla liquidazione di quanto dovuto al lavoratore, salvo il caso di incapienza. In tale ipotesi, il lavoratore verrà pagato direttamente dal Fondo di Tesoreria dell’INPS, dopo l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Le quote che mi hanno trattenuto per la cessione del quinto (o prestiti di altro tipo con finanziarie o Banche) saranno considerati crediti per l’insinuazione al passivo? Nel frattempo devo pagare alla finanziaria le quote non versate precedentemente per mio conto?
- L’insinuazione al passivo delle quote trattenute per la cessione del quinto e non versate dal datore di lavoro, prima del 7 aprile 2015, è onere dell’Istituto di credito che ha erogato il finanziamento e non devono essere versate dal lavoratore. In ogni caso, qualora il lavoratore abbia pagato le rate afferenti a retribuzioni maturate anteriormente al 7 aprile 2015, potrà chiedere l’insinuazione al passivo di tali crediti (che non saranno indicati nella dichiarazione aziendale) dimostrando il versamento degli importi suddetti.
L’assicurazione dell’auto mi ha chiesto di pagare le quote non versate nei mesi in cui non ho ricevuto lo stipendio, li ho pagati per avere l’auto assicurata. Ora chi me li restituirà? E quando?
- Non trattandosi di cessione del quinto o di pignoramento, dovrà essere il lavoratore a regolarizzare la propria posizione con l’assicurazione; non sarà l’assicurazione ad insinuarsi al passivo. Al dipendente verrà inserito all’interno della certificazione l’intero credito di lavoro maturato.
Il mio rapporto di lavoro si è interrotto prima del 7 aprile 2015, il TFR lo devo richiedere all’INPS? Devo fare l’insinuazione al passivo? Come?
Il lavoratore deve insinuare al passivo il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 e potrà richiederlo al Fondo di Garanzia dell’INPS solo dopo che lo stato passivo verrà dichiarato esecutivo. Sul sito dell’Inps (www.inps.it) seguendo questo percorso Home >Servizi>Modulistica>Prestazioni a sostegno del reddito>pag. 4 è possibile scaricare il Mod. TFR/CL-BIS – COD. SR52 che, compilato e firmato dal responsabile della procedura, deve essere consegnata dal lavoratore in allegato alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia (modulo TFR/CL – SR50) di cui alla Legge 297/1982, per la liquidazione del TFR e/o dei crediti di lavoro.
Come devo fare per l’insinuazione al passivo? Per la PEC?
- Al fine di agevolare la presentazione delle domande di ammissione al passivo da parte dei lavoratori, l’Amministrazione ha costituito un apposito ufficio (Ufficio Gestione Insinuazioni al Passivo – UGIP) a cui il lavoratore può rivolgersi al fine di farsi assistere per la presentazione della domanda sulla base delle risultanze emergenti dalla dichiarazione aziendale. Per chi vorrà accettare l’opportunità offerta dall’Amministrazione, non occorrerà dotarsi di consulenti legali o posta certificata e le eventuali comunicazioni provenienti dall’Amministrazione saranno notificate direttamente dall’UGIP agli interessati.
Devo chiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi ad eventuali contributi previdenziali il cui versamento è stato omesso dal datore di lavoro?
- No, la legittimazione a pretendere il pagamento dei contributi previdenziali (mediante l’insinuazione al passivo) compete esclusivamente all’Ente previdenziale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2116 c.c., l’omesso versamento dei contributi previdenziali non determina alcun pregiudizio per il lavoratore che percepirà integralmente la prestazione previdenziale.
Perché alcuni crediti godono del privilegio ed altri sono chirografari?
- Nel disciplinare la graduazione dei crediti nell’ambito della distribuzione dell’attivo fallimentare, la legge distingue – tra l’altro – tra crediti privilegiati (che vengono soddisfatti con precedenza) e crediti chirografari che vengono soddisfatti per ultimi, ammesso che residui l’attivo. Le motivazioni di una tale distinzione risiedono esclusivamente nel diverso apprezzamento degli interessi alla base del credito da parte del Legislatore. Alcuni crediti, come quelli derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, ad esempio sono favoriti rispetto ad altri.
Cosa succede agli assegni familiari maturati anteriormente al 7 aprile 2015?
- Gli assegni familiari (ANF) relativi al periodo anteriore al 7 aprile 2015 non possono essere liquidati al lavoratore, essendo crediti concorsuali. Il lavoratore, senza soggiacere ai tempi del riparto fallimentare, può rivolgersi direttamente alla circoscrizione INPS di competenza, allegando alla propria richiesta (che può essere presentata personalmente in via telematica, oppure tramite patronato):
- la dichiarazione dei commissari attestante gli estremi della procedura;
- l’esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF;
- dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
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